Art. 13.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 10 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

          a) una quota dello 0,3 per cento del totale dei capitali trasferiti in Paesi esteri è prelevata con modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge;

          b) sono stabilite nella misura del 20 per cento delle aliquote impositive relative

 

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ai redditi di capitale previste dalle seguenti disposizioni:

              1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Resta fissata al 12,5 per cento l'aliquota relativa ai buoni ordinari del tesoro sottoscritti da persone fisiche titolari di redditi, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non superiori a 50.000 euro, che all'atto della sottoscrizione dei titoli dichiarino il possesso di tale requisito di reddito. L'amministrazione finanziaria provvede alla verifica dell'esistenza del requisito di reddito prescritto per l'applicazione dell'aliquota ridotta. L'aliquota ridotta del 12,5 per cento si applica, ferma restando la condizione di cui al periodo precedente, alle sole sottoscrizioni di titoli per importi non superiori a 150.000 euro;

              2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692, e successive modificazioni;

              3) articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni;

              4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni;

              5) articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, e successive modificazioni;

              6) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni;

              7) articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni;

          c) l'aliquota impositiva relativa ai titoli scambiati sul mercato azionario è elevata al 20 per cento;

          d) la lettera e) del comma 1 dell'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente

 

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della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo alla determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è sostituita dalle seguenti:

              «e) oltre 75.000 e fino a 100.000 euro, 45 per cento;

              e-bis) oltre 100.000 euro, 55 per cento»;

          e) per i contratti di locazione stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, il reddito dell'unità immobiliare è determinato ai sensi dell'articolo 37, comma 4-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, assumendo quale riduzione forfetaria del canone di locazione la percentuale dell'1 per cento.